I processi innovativi sono spesso caratterizzati e accompagnati dalla presenza della proprietà intellettuale. Per proprietà intellettuale si intende l’insieme di diritti legali utili a proteggere le creazioni e le idee della mente umana in campo scientifico, industriale e artistico.
Che cos'è la proprietà intellettuale?
La proprietà intellettuale è strettamente connessa al concetto di appropriabilità. Le innovazioni non sono tutte uguali, il loro grado di appropriabilità, cioè la capacità di un’azienda di acquisire e trattenere le rendite generate dai propri processi innovativi, varia a seconda della natura tecnologica dell’innovazione e dai meccanismi di protezione della stessa. In particolare quando il grado di imitabilità di un’innovazione è alto, è opportuno per l’impresa ricorrere a barriere legali quali brevetto, marchio, copyright oppure al segreto industriale, al fine di ostacolare l’imitazione.
Brevetto
Il brevetto (patent) è un titolo di proprietà che permette di proteggere un’ invenzione, sulla base di tre requisiti: novità, originalità e applicabilità industriale. Ne sono un esempio la nuova cera Pure di Günter Hufschmid, capace di assorbire sostanze apolari come il petrolio o i detersivi nelle acque, riconosciuta dall’EPO nel giugno del 2017 e la “bottiglia” del futuro OOHO, ideata dai tre ingegneri fondatori della start-up Skipping Rocks Lab, in attesa di riconoscimento brevettuale.
Normalmente i brevetti sono divisi in categorie, a seconda del tipo di invenzione da tutelare. Il primo brevetto attestato risale al 1449 e fu concesso da Enrico VI a John di Utynam, inventore di un nuovo metodo di produzione del vetro colorato.
Marchio
L’impiego di marchi di proprietà risale al 3500 a.C., sebbene le prime norme in materia siano state introdotte solo nel 1791 da Thomas Jefferson, che riconobbe il diritto di proprietà dei tessitori di vele americani, rifacendosi alla Costituzione. Successivamente fu introdotto in Francia (1857) e nel Regno Unito (1862). Il marchio fa riferimento a tutto ciò che è percepibile attraverso i sensi, come un simbolo, una fragranza o una melodia.
Il marchio si distingue in marchio commerciale (trademark) che identifica i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli delle altre, e marchio di servizio (service mark), che contraddistingue il fornitore di un servizio. Un marchio concede all’impresa l’esclusività d’uso del marchio stesso, però non vieta ad altri la commercializzazione dello stesso prodotto o servizio con marchi differenti.
Questo strumento di identificazione risulta essere garanzia di qualità sia per i produttori sia per i consumatori. Tuttavia la registrazione di un marchio, non vieta il sorgerne di nuovi simili che potrebbero trarre in inganno i consumatori: è il caso del nuovo marchio di abbigliamento hi-tech Steve Jobs, registrato a Napoli nel 2012 da parte di Vincenzo e Giacomo Barbato, oggetto di una causa intentata e persa dal colosso Apple. Il primo accordo internazionale sui marchi fu la Convenzione di Parigi per protezione della proprietà industriale nel 1883. Oggi la WIPO, con sede a Ginevra, si occupa della gestione di un sistema internazionale del marchio, che sottende a due trattati internazionali: l’Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale del marchio e il protocollo di Madrid.
Copyright
Il copyright è stato introdotto nel 1710 dal Parlamento britannico, che dispose la protezione dei libri e dei testi scritti. Attualmente, in Italia, sono oggetto del diritto d’autore tutte le opere di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia. Questo diritto consiste nell’esclusivo utilizzo economico dell’opera in ogni forma e modo, nei limiti di legge, nella rivendicazione di paternità e nell’opposizione a qualsiasi uso che possa pregiudicare la reputazione dell’autore.
Non è necessario pubblicare o registrare l’opera per godere di questo diritto, anche se la sua registrazione è vantaggiosa in quanto fornisce un documento pubblico. La tutela internazionale del copyright varia in base ai paesi. Nonostante ciò, sono presenti accordi internazionali volti a semplificare le trattative. L’Unione di Berna si occupa di garantire un livello minimo di protezione in tutti i Paesi membri della Convenzione stessa.
Segreto industriale
Forma di protezione alternativa a brevetti, marchi e copyright è il segreto industriale. Esso consiste in informazioni di proprietà esclusiva di un’impresa e sconosciute al di fuori di questa. Il segreto industriale, riconosciuto legalmente per la prima volta ai tempi dell’antica Roma, non deve rispondere ai requisiti tipici delle altre forme di protezione. Tuttavia si considera segreto industriale ciò che genera un vantaggio economico distintivo per l’impresa e che conserva il proprio valore solo rimanendo confidenziale.
Limitazioni al commercio
L’assenza di forme di protezione della proprietà intellettuale in alcuni Paesi può pregiudicare la scelta di un’impresa di commercializzare il proprio prodotto in altri mercati. Esistono forme di limitazione al libero commercio che si sono affermate a seguito del processo di Globalizzazione.
Tra queste forme troviamo gli standard igienici e tecnici (es. ISO 9001) e i dazi anti-dumping, che sottendono a una politica di prezzo considerato predatorio, ma che in realtà è molto più spesso il frutto di differenze considerevoli nel costo della manodopera tra Paesi sviluppati e in via di sviluppo.